La clausola “vista e piaciuta” è un elemento contrattuale che, in sede di vendita, consente alle parti di definire in maniera chiara le responsabilità relative ai vizi della cosa venduta. Questa guida intende approfondire come funziona tale clausola, analizzando il quadro normativo di riferimento, gli obblighi del venditore, i rimedi a tutela del compratore e le implicazioni nel caso in cui dovessero emergere vizi occulti. L’obiettivo è fornire una panoramica completa e dettagliata su un tema di grande rilevanza nel diritto civile e nelle transazioni commerciali.
Indice
- 1 La garanzia per vizi della cosa venduta
- 2 Cos’è la clausola “vista e piaciuta”
- 3 Gli obblighi del venditore
- 4 I rimedi in caso di vizi della cosa venduta
- 5 I vizi occulti e l’efficacia della clausola “vista e piaciuta”
- 6 L’importanza della corretta valutazione dello stato del bene
- 7 Le conseguenze giuridiche e le possibili azioni del compratore
- 8 Conclusioni
La garanzia per vizi della cosa venduta
L’articolo 1490 del Codice civile stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia priva di vizi che ne rendano l’uso inefficace o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Tale obbligo si configura come una tutela essenziale a favore del compratore, il quale, in virtù del contratto di vendita, si aspetta di ricevere un bene che sia funzionale e conforme alle proprie esigenze. La norma, inoltre, prevede che ogni patto volto ad escludere o limitare la garanzia per i vizi della cosa non abbia effetto se il venditore ha occultato in mala fede tali difetti. Ciò significa che il compratore non può essere privato della tutela legale se il venditore ha agito in modo scorretto, nascondendo deliberatamente informazioni rilevanti circa lo stato del bene.
Cos’è la clausola “vista e piaciuta”
Le parti, all’atto della conclusione del contratto, possono decidere di concordare una limitazione alla garanzia per i vizi mediante l’inserimento della cosiddetta clausola “vista e piaciuta”. Con la vendita visto e piaciuto, il compratore dichiara di aver preso visione del bene nello stato in cui si trova e di accettarlo così com’è, rinunciando in parte alla possibilità di contestare eventuali difetti che dovessero manifestarsi successivamente, purché tali vizi siano facilmente riconoscibili. È importante evidenziare che l’accettazione “così com’è” non solleva automaticamente il venditore da ogni responsabilità, soprattutto se si tratta di difetti non evidenti o occulti che non potevano essere individuati con la normale diligenza. La clausola “vista e piaciuta” si applica pertanto in maniera limitata e deve essere interpretata nel contesto degli obblighi del venditore e della tutela del compratore.
Gli obblighi del venditore
Ai sensi dell’articolo 1476 del Codice civile, il venditore ha una serie di obblighi nei confronti del compratore. Innanzitutto, egli deve consegnare la cosa venduta e far acquisire al compratore la proprietà o il diritto sul bene, qualora l’acquisto non si traduca in un trasferimento immediato. Un ulteriore obbligo riguarda la garanzia contro l’evizione e contro i vizi della cosa. Il venditore deve infatti assicurare che il bene sia privo di difetti che ne compromettano l’uso previsto o che ne riducano significativamente il valore. Tuttavia, tale garanzia opera esclusivamente quando i vizi non sono conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore. Se il compratore ha potuto, con la dovuta attenzione, notare eventuali difformità, la clausola “vista e piaciuta” può limitare l’ambito di responsabilità del venditore, pur non escludendola del tutto nei casi di mala fede o di vizi occultati.
I rimedi in caso di vizi della cosa venduta
Nel caso in cui il compratore riscontri la presenza di vizi che non erano facilmente riconoscibili al momento dell’acquisto, egli ha a disposizione specifici rimedi previsti dalla legge. Se il difetto compromette in maniera sostanziale l’utilizzo del bene o ne diminuisce il valore in modo apprezzabile, il compratore può chiedere la restituzione del prezzo pagato e la risoluzione del contratto, con l’azione redibitoria. In alternativa, egli può optare per una riduzione del prezzo, mediante l’azione estimatoria, che consenta di adeguare il corrispettivo al minor valore del bene difettoso. È fondamentale sottolineare che il compratore deve denunciare la presenza del vizio al venditore entro otto giorni dalla sua scoperta e, successivamente, far valere i propri diritti entro il termine di prescrizione di un anno dalla denuncia. Il rispetto di tali termini è essenziale per evitare la decadenza o la prescrizione delle azioni legali.
I vizi occulti e l’efficacia della clausola “vista e piaciuta”
Una questione particolarmente delicata riguarda la distinzione tra vizi facilmente riconoscibili e vizi occulti. I vizi occulti sono difetti che, per loro natura, non risultano immediatamente evidenti durante un controllo di routine. Un esempio tipico è rappresentato dai difetti di componenti meccaniche di un’autovettura, che potrebbero non emergere senza una specifica ispezione tecnica. In tali casi, la clausola “vista e piaciuta” non può essere invocata a sollevare il venditore dalla responsabilità prevista dall’articolo 1490 del Codice civile. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, anche se la vendita avviene “così com’è”, il venditore è comunque tenuto alla garanzia per i vizi occulti. La Suprema Corte, in una recente pronuncia, ha affermato che “il venditore di una vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nello stato come vista e piaciuta, e ciò a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma esclusivamente a vizi di costruzione del bene venduto” (Cass. Civ. n. 21204/2016). Questo orientamento evidenzia come il compratore possa legittimamente agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni o una riduzione del prezzo, qualora emergano vizi occulti che non potevano essere individuati al momento della conclusione del contratto.
L’importanza della corretta valutazione dello stato del bene
Per il compratore è essenziale effettuare un’accurata verifica del bene al momento dell’acquisto, per poter distinguere tra difetti facilmente riconoscibili e eventuali vizi occulti. La clausola “vista e piaciuta” si fonda sull’idea che il compratore abbia avuto la possibilità di esaminare il bene e di accettarne lo stato attuale, rinunciando a ulteriori pretese sui difetti evidenti. Tuttavia, quando si tratta di difetti non immediatamente visibili, la protezione offerta dalla garanzia per i vizi rimane operativa. In altre parole, l’esistenza di un vizio occulto non può essere considerata un semplice pregiudizio accettato dal compratore, ma una violazione degli obblighi di garanzia che impone al venditore di rispondere per il danno subito. La valutazione corretta dello stato del bene diventa quindi un elemento centrale per tutelare i diritti del compratore e per definire l’effettiva efficacia della clausola “vista e piaciuta”.
Le conseguenze giuridiche e le possibili azioni del compratore
Nel contesto della vendita, il compratore che riscontra un vizio occulto ha a disposizione due principali rimedi: l’azione redibitoria e l’azione estimatoria. L’azione redibitoria consente di ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo, mentre l’azione estimatoria permette di ridurre il prezzo in proporzione alla minore utilità del bene. È fondamentale che il compratore denunci al venditore il vizio entro il termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta, per poi procedere all’azione legale entro il termine di prescrizione di un anno. La tempestività della denuncia è cruciale per il successo dell’azione giudiziaria e per evitare che il diritto di rivendicazione si estingua a causa della prescrizione. Inoltre, la giurisprudenza ha ribadito che, in presenza di vizi occulti, la clausola “vista e piaciuta” non può essere invocata a escludere la responsabilità del venditore, garantendo così al compratore un effettivo strumento di tutela.
Conclusioni
La clausola “vista e piaciuta” rappresenta uno strumento contrattuale utilizzato per limitare la garanzia sui vizi della cosa venduta, in modo che il compratore dichiari di aver preso visione del bene e di accettarlo nello stato in cui si trova. Tuttavia, tale clausola non esclude la responsabilità del venditore in presenza di vizi occulti, ossia quei difetti che non potevano essere facilmente individuati al momento dell’acquisto. La normativa, in particolare gli articoli 1490 e 1476 del Codice civile, impone al venditore di garantire che il bene sia privo di difetti che ne compromettano l’uso o ne riducano il valore in maniera significativa, e la giurisprudenza ha confermato che questa garanzia resta operativa anche in presenza della clausola “vista e piaciuta”.
Il compratore, qualora riscontri vizi occulti, può avvalersi dei rimedi previsti dalla legge, sia attraverso l’azione redibitoria per ottenere la restituzione del prezzo e la risoluzione del contratto, sia mediante l’azione estimatoria per ottenere una riduzione proporzionata del prezzo. È fondamentale che il compratore notifichi tempestivamente il venditore, rispettando i termini di otto giorni per la denuncia e un anno per l’azione legale, in modo da poter far valere i propri diritti.